Società trasparente

L’organizzazione e le sue attività

INFORMAZIONI PUBBLICHE

Consultazione dei bilanci e documenti

Società Trasparente è la sezione del sito di PRATICA dedicata alla libera consultazione, da parte di cittadini enti e amministrazioni pubbliche, delle informazioni che riguardano l’Organizzazione e le sue attività, consultabili direttamente, senza alcuna necessità di essere identificati tramite nome utente e password.

Le informazioni pubblicate sono in continuo aggiornamento secondo le disposizioni delle seguenti normative nazionali e regionali: D.Lgs. n. 33/2013 (art 2-bis, comma 3), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; DGR 1046/2018 Regione Lombardia (par. 4.3.1 “Obblighi di pubblicità D.Lgs. 33/2013 enti privati accreditati a contratto”).

In questa sezione sono pubblicati il Bilancio di esercizio, il Bilancio Sociale, le Carte dei Servizi, i costi/ricavi delle strutture accreditate, lo Statuto della Cooperativa, il MOG 231 e il Codice Etico, la nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’attestazione ANAC per la trasparenza, il Regolamento e la modulistica per l’accesso civico. Sono disponibili inoltre i documenti superati relativi alle precedenti annualità.

Il Responsabile della trasparenza è il Direttore Generale della Cooperativa.

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica trasparenza@praticaonlus.it senza alcuna formalità.

Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale.

In questa pagina è inoltre possibile segnalare eventuali violazioni e illeciti (whistleblowing) in forma anonima e protetta, utilizzando il portale Trusty messo a disposizione dalla Cooperativa.

Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/01

WHISTLEBLOWING

La disciplina del c.d. ”Whistleblowing”, prevista dal nostro ordinamento con la finalità di contrastare eventuali fenomeni corruttivi che possono avvenire nel contesto lavorativo, prevede una specifica tutela per il soggetto che voglia segnalare un illecito, in modo che lo stesso possa agire senza il timore di subire ritorsioni.

Autorizzato a gestire le segnalazioni è il responsabile Privacy della Cooperativa, avv. mattia Tacchini.

Chi può effettuare la segnalazione?

La segnalazione può essere effettuata dalla persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:

  • dipendenti di PRATICA;
  • lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore di PRATICA;
  • dipendenti e collaboratori di soggetti a cui è affidata da PRATICA la realizzazione di opere (in partnership o con contratto di fornitura) o la fornitura di beni e servizi;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di PRATICA;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore di PRATICA;
  • rappresentanti dei soci, amministratori, direttori, componenti del collegio sindacale.

Può effettuare la segnalazione anche il soggetto che acquisisca le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per “segnalante” si intende la persona fisica che effettua la segnalazione di una violazione, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità di PRATICA, quali:

  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o le violazioni del modello organizzativo adottato da PRATICA.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 24/2023, il soggetto che intenda effettuare una segnalazione, può farlo utilizzando l’apposita piattaforma adottata da PRATICA, che è conforme con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’A.N.AC. in materia.

Le segnalazioni, tutelate dal suddetto decreto, non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro.

Modalità di esercizio della segnalazione di violazioni

La segnalazione di violazioni in forma scritta, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica resa accessibile all’apposito link “segnalazioni.

La piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, secondo misure tecniche ed organizzative conformi al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali.

Le segnalazioni sono dirette ai responsabili, i quali sono competenti a conoscere le violazioni segnalate anche al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al responsabile Privacy  di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria (se avviata), nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida A.N.AC. in materia e della normativa vigente.

A completamento della piattaforma informatica, PRATICA ha adottato una procedura interna in conformità alla normativa vigente, con cui intende assicurare che:

  • l’identità del segnalante (whistleblower) sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione, in modo che lo stesso non possa subire alcuna discriminazione o pressione, diretta o indiretta;
  • il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione;
  • l’identità del segnalante non possa essere rivelata (nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il segnalante potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento);
  • la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso ai dati di cui alla L.241/1990 (art. 22 e seguenti), nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013: non può essere, pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti. I diritti di cui dagli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di cui all’articolo 2 undecies del d.lgs. 196/2003.

Per fare una segnalazione clicca sul pulsante.

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